La Sogert non è più l’agente della riscossione del Comune di Aversa. Il T.A.R. Campania Napoli dà ragione al Comune di Aversa, rappresentato dal Sindaco, dott. Francesco Matacena, e dall’Assessore agli Affari Legali, avv. Alfonso Oliva, e difeso dall’avvocatura Comunale con gli avv.ti Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti.
La vicenda
La Sogert, partecipante alla gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali indetta nell’anno 2024, aveva chiesto l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto, la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara in suo favore ed il risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell’eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia. Di diverso avviso il Tar che ha accolto le eccezioni difensive del Comune.
La vicenda è stata processualmente complessa visto che la ricorrente Sogert aveva già richiesto la sospensiva al Tar, respinta e confermata anche dal Consiglio di Stato, per poi proseguire nel merito innanzi al Tar Campania Napoli. La ricorrente censurava che in sede di verifica di congruità dell’offerta, l’Amministrazione non determina l’ammontare presunto dei carichi tributari che sarebbero stati affidati al concessionario nemmeno offrendo la doverosa ripartizione del valore globale della gestione e delle ulteriori entrate rese in affidamento. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una durata complessiva dell’affidamento di 36 mesi con facoltà di proroga alle medesime condizioni e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte alla individuazione del nuovo affidatario.
A seguito dell’apertura della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti, la Commissione di gara rendeva note le risultanze dello scrutinio e proponeva per l’aggiudicazione la Sogert. La società trasmetteva una relazione che esplicitava i costi e i ricavi di commessa. La Commissione di gara, disponeva successivamente, l’esclusione della Sogert, rilevando che la stima del valore della riscossione posto a base delle giustificazioni proposte dalla stessa società sarebbe errato, in quanto fondato non sugli atti di gara, ma sulla pregressa esperienza di gestore. Ulteriore criticità sarebbe rilevabile nel costo del personale (100 unità e 10 messi notificatori) che, però, la Sogert non ha indicato affermando che il costo di tale personale sarebbe remunerato da altre commesse in corso, laddove secondo la Commissione avrebbe dovuto imputare tale costo almeno in quota percentuale anche al servizio oggetto di causa. Il Tar, accogliendo le difese del Comune, ha statuito che la valutazione in parola consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono.
La valutazione sulla congruità dell’offerta resa dalla stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il giudice amministrativo non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio – non erroneo né illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione. Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivante per l’impresa dall’essere aggiudicataria di un appalto pubblico e di averlo portato a termine. Peraltro, seppure potesse ammettersi che l’utile possa azzerarsi senza per questo far venir meno la sostenibilità dell’offerta, nel caso di specie l’offerta della ricorrente produrrebbe una perdita e per un importo rilevante.
Nella foto: L’assessore Oliva ed il sindaco Matacena